Gli istituti di cura in Svizzera sono obbligati a fornire i dati per il calcolo degli indicatori medici di qualità alle autorità federali competenti (art. 59a cpv. 1 lett. LAMal). Questi dati dovrebbero consentire la verifica di eventuali lacune qualitative nelle case di cura, al fine di riconoscere e sfruttare il potenziale di miglioramento dell'operato di ciascuna struttura (UFSP).